“Pillole di riforma”: Numero 4 – Vademecum sui tempi di entrata in vigore della Riforma del processo civile.

Febbraio 18, 2023

Pillole di riforma

Numero 4 – Vademecum sui tempi di entrata in vigore della Riforma del processo civile.

(di Giacomo Bizzarri)

Quando il d. lgs. 149/2022, nella sua versione originaria, è stato pubblicato nella G.U. n. 243 del 17 ottobre 2022, S.O. n. 38, il primo comma dell’art. 35 rubricato «Disciplina transitoria» prevedeva in via generale (salvo comunque tutta una serie di disposizioni particolari poi rimasta, con i necessari adattamenti) che «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente previsto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti».

Tuttavia, con la legge di bilancio n. 197/2022, art. 1, comma 380 lett. a), si è sostituito integralmente il predetto art. 35 d. lgs. 149/2022, intervenendo tra le altre cose proprio sul primo comma, cioè sul momento di generale entrata in vigore delle disposizioni del decreto, che è stato individuato nella data del 28 febbraio 2023.

Si tratta di un’anticipazione di non poco momento, considerato che è stata posta in essere a fine dicembre, per fine febbraio.

Tenuto conto della mole degli interventi di modifica apportati dalla riforma nel complesso, di là da considerazioni di merito sulla riforma stessa che esulano dalle presenti brevi note, questo pone evidentemente dei problemi sul piano delle tempistiche necessarie per consentire a tutti gli operatori del settore per potersi aggiornare e adeguare alle nuove disposizioni.

Nel nuovo articolo 35, poi, seguono una serie di ulteriori modificazioni; in questo sintetico commento, per ragioni di maggiore semplificazione (e nello stile della rubrica “pillole di riforma”), cercheremo di illustrare i punti principali dei diversi tempi di entrata in vigore della normativa della riforma, relativamente alla disciplina del processo civile, così come risultante all’esito delle modifiche intervenute.

La maggior parte delle disposizioni relative al tempo di entrata in vigore delle norme innovate dalla riforma sono contenute proprio nell’art. 35, ma ne troviamo anche altre che pure verranno indicate di seguito.

***

1) « … a decorrere dal 28 febbraio 2023».

Come già anticipato, attualmente il primo comma dell’art. 35 stabilisce che le disposizioni del d. lgs. 149/2022, salvo non sia diversamente previsto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.

Ai procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Come già detto, il presente intervento vuole soltanto offrire un sintetico spunto per individuare i diversi momenti di entrata in vigore delle nuove nome.

Tuttavia, a titolo assolutamente esemplificativo e non esaustivo, per offrire un’indicazione degli importanti elementi di novità recentemente introdotti, si può osservare che: a partire dal 28 febbraio 2023 diventerà obbligatorio procedere, in presenza dei presupposti legalmente previsti (art. 12 d. lgs. 149/2022), alle notificazioni a mezzo PEC; ancora, entreranno in vigore le importanti innovazioni relative al procedimento di primo grado, con l’anticipazione delle memorie istruttorie di cui al precedente art. 183, sesto comma, c.p.c. ad un momento precedente alla prima udienza; importanti elementi di novità sono stati previsti anche per il procedimento dinanzi al Giudice di Pace, per il quale si fa espresso richiamo, in più parti, ad alcune delle norme del nuovo procedimento semplificato di cognizione; ecc.

Poiché il primo comma prevede espressamente l’applicabilità delle nuove disposizioni ai procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, preme subito porre l’accento sulla disciplina introdotta dai successivi commi quarto, quinto e sesto, in tema di impugnazioni.

2) Impugnazioni introdotte successivamente al 28 febbraio 2023.

Il quarto comma prevede che le norme di cui ai capi I (Impugnazioni in generale – modifiche agli artt. 326 e 334 c.p.c.) e II (Appello – per comodità si riportano gli articoli modificati, abrogati o introdotti ex novo: artt. 342, 343, 348, 348-bis, 348-ter, 349-bis, 350, 350-bis, 351, 352, 353, 354 e 356 c.p.c.) del Titolo III (Impugnazioni), Libro II (Processo di cognizione), nonché gli artt. 283 (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello), 434, 436bis, 437 e 438 c.p.c. (questi ultimi sulle impugnazioni nelle controversie in materia di lavoro), come modificate dal decreto stesso, si applicheranno già alle impugnazioni introdotte successivamente al 28 febbraio 2023.

3) Ricorso per cassazione.

La riforma è intervenuta ampiamente anche in tema di ricorso per cassazione e l’entrata in vigore di queste modifiche è stata articolata in più momenti distinti.

Come abbiamo detto, salvo non sia previsto un termine espresso, in generale le nuove disposizioni hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data come stabilito dall’art. 35.1 del d. lgs. 149/2022.

a) Il sesto comma dell’art. 35 d. lgs. 149/2022, dedicato specificamente al ricorso per cassazione, prevede che una serie di disposizioni, così come modificate dal decreto di riforma, si applichino anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1 gennaio 2023 per i quali non sia stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio: si tratta in particolare delle disposizioni di cui agli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c.

b) Non solo. Il quinto comma dell’art. 35 prevede che (salvo quanto previsto dal sesto comma) le norme del capo III (Del ricorso per cassazione – le modifiche hanno riguardato gli artt. 360, 362, 363-bis, 366, 369, 370, 371 e 372 c.p.c.) del titolo III (Impugnazioni) del libro secondo (Processo di cognizione) c.p.c. nonché le norme del capo IV (Del procedimento davanti alla Corte Suprema di Cassazione) delle disposizioni per l’attuazione del c.p.c. e disposizioni transitorie, come modificate dal decreto stesso, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data.

c) Sempre in tema di Cassazione, un elemento di grande innovazione introdotto con la riforma è certamente il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di cui al nuovo art. 363-bis c.p.c.

L’entrata in vigore della possibilità di esperire il rinvio pregiudiziale era stata inizialmente prevista per il 30 giugno 2023, unitamente alla parte prevalente delle nuove norme introdotte dalla riforma; tuttavia, con l’intervento anticipatore della l. 197/2022, art. 1, comma 380 lett. a), adesso il settimo comma dell’art. 35 stabilisce che tali disposizioni trovino applicazione anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1 gennaio 2023: dunque, è già in vigore.

4) Atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

Il d. lgs. 149/2022 è intervenuto abrogando le disposizioni che, per agire esecutivamente, richiedevano la formula esecutiva; dunque sarà sufficiente la sola attestazione di conformità. Il comma ottavo dell’art. 35 d. lgs. 149/2022 stabilisce che le disposizioni in questione, cioè quelle di cui all’art. 3, comma 34, lett. b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023.

5) Processo civile telematico.

Con la riforma si è poi intervenuti ampiamente in tema di processo civile telematico, con disposizioni dedicate alle diverse autorità competenti. Anche da questo punto di vista sono stati previsti differenti momenti di entrata in vigore delle nuove norme.

a) In particolare, il secondo comma dell’art. 35 d. lgs. 149/2022 prevede l’applicazione, a far data dal 1 gennaio 2023, anche ai procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale, alla Corte d’Appello e alla Corte di Cassazione delle disposizioni di cui agli artt. 127 terzo comma, 127-bis, 127-­ter e 193 secondo comma c.p.c. nonché di quelle previste dall’art. 196-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del c.p.c. e disp. transitorie e delle norme di cui al capo I (Degli atti e dei provvedimenti) del titolo Vter (Disposizioni relative alla giustizia digitale) sempre delle disp. att. c.p.c.

Il primo gruppo di norme, contenute nel c.p.c. cui si aggiunge l’art. 196 duodecies disp. att. c.p.c., concerne, in estrema sintesi, lo svolgimento dell’udienza e la possibilità di procedervi mediante collegamenti da remoto ovvero mediante scambio di note scritte (per maggiori approfondimenti si rinvia alle norme stesse, che contengono disposizioni analitiche sul punto).

Il secondo gruppo di norme (artt. 196quater-196septies disp. att.), anche queste dal contenuto particolarmente diffuso e al quale si rinvia per approfondimenti, sempre in estrema sintesi, riguarda l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti (ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo), detta prescrizioni in tema di atti informatici, depositi telematici e copie di atti telematici.

Il secondo comma dell’art. 35 peraltro, infine, precisa che le disposizioni di cui agli artt. 196quater – 196sexies disp. att. c.p.c., si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023.

b) Il successivo terzo comma d. lgs. 149/2022, poi, prevede uno slittamento al 30 giugno 2023 per l’applicazione di alcune delle predette norme relativamente al Giudice di Pace, al Tribunale per i minorenni, al Commissario per la liquidazione degli usi civici e al Tribunale Superiore delle Acqua Pubbliche.

In particolare, si prevede che le disposizioni di cui agli artt. 127 terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193 secondo comma c.p.c. nonché l’art. 196duodecies disp. att. c.p.c., pure in questi casi trovano applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2023 anche per i giudizi civili pendenti. Tuttavia, dinanzi ai medesimi uffici, le disposizioni di cui al capo I del titolo Vter disp. att. c.p.c. si applicano appunto soltanto dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Peraltro, si stabilisce che con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministero della Giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo.

6) La mediazione.

Per quanto attiene agli interventi in materia di mediazione, il primo comma dell’art. 41 d. lgs. 149/2022, stabilisce che si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb).

Si tratta di una parte consistente delle modifiche che la riforma ha apportato a tale meccanismo di ADR. Tra queste, come elemento di novità, si segnala il nuovo art. 5-bis che puntualizza la parte su cui ricade l’onere di proporre il procedimento di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo (lett. ‘e’).

Ancora, sempre ad evidenziare come l’intervento legislativo si presenti frastagliato lungo il suo perimetro, si evidenzia che le disposizioni di cui all’art. 8 d. lgs. 149/2022, concernenti la limitazione della responsabilità contabile per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nel caso di conclusione di accordi di conciliazione in sede di mediazione (o in sede giudiziale), troveranno applicazione anche agli accordi conclusi in procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 (art. 41.3-bis d. lgs. 149/2022).

7) La negoziazione assistita.

L’art. 41, comma quarto, d. lgs. 149/2022 detta una disposizione transitoria anche per alcune delle modifiche che sono state apportate alla normativa in tema di negoziazione assistita: le disposizioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere e) e l), si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023: si tratta delle disposizioni relativa al patrocinio a spese dello Stato.

8) Differimento delle modifiche in materia di Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

In tema di famiglia, poi, si segnala l’art. 49, comma 1, d. lgs. 149/2022 che differisce di due anni l’entrata in vigore delle modifiche in materia di Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Sul punto si rimanda al recente contributo della Collega Stefania Andreani.

9) Mediatori familiari.

Sempre in materia di famiglia, si segnala l’intervento di cui all’art. 4.1. d. lgs. 149/2022 sull’elenco dei mediatori familiari: l’art. 35, comma 9, fissa l’entrata in vigore di tali norme per il 30 giugno 2023.

***

Dunque, come si può vedere, ad un momento di generale entrata in vigore della disciplina della riforma, si affiancano altri momenti di ingresso delle nuove norme, alcune delle quali hanno già trovato applicazione a far data dal 1 gennaio 2023, altre entreranno in vigore il 30 giugno 2023 e per altre ancora si dovrà attendere il 2024.

Appare comprensibile che per l’implementazione nel nostro ordinamento di novità così significative fosse necessario accordare un certo lasso di tempo, financo qualche anno appunto; quello che invece appare abbastanza critico, è stata l’introduzione eccessivamente anticipata della parte centrale delle norme al 28 febbraio 2023 (rispetto alla data iniziale del 30 giugno 2023, comunque già abbastanza ravvicinata): una riforma così ampia, di là da questioni di merito sui contenuti della stessa, necessita quantomeno del tempo adeguato per poter formare gli operatori sulle importanti novità che la stessa comporta.

Avv. Giacomo Bizzarri

Foto di Tentes da Pixabay

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