“Pillole di riforma”: Numero 2 – Linee generali sul nuovo Tribunale per le persone, i minorenni e per le famiglie.

il nuovo tribunale per le persone minorenni e per le famiglie

2 Febbraio 2023

Pillole di riforma

Numero 2 – Linee generali sul nuovo Tribunale per le persone, i minorenni e per le famiglie.

(di Stefania Andreani)

In questa breve nota verranno indicate le linee generali della riforma relative all’istituzione del “Tribunale per le persone, i minorenni e per le famiglie” (dall’art. 1, comma 24, della Legge 206/2021), la cui operatività è prevista a far data dal 31 dicembre 2024.

Il nuovo Tribunale sarà strutturato in due sezioni presso due distinti livelli giurisdizionali con una competenza distinta e non sovrapponibile:

  • alle sezioni circondariali istituite presso il Tribunale Ordinario collocato nel distretto di Corte di Appello o Sezione di Corte di Appello in cui ha sede la sezione distrettuale sono attribuite le competenze monocratiche; in particolare sono attribuite le competenze già assegnate al tribunale per i minorenni dall’art. 38 disp. att. c.p.c. e disp. transitorie, dall’art. 403 c.c. e dai titoli I e I bis della Legge n. 184 del 4 maggio 1983, oltre a tutte le competenza attribuite all’attuale tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone (ad esclusione delle cause riguardanti la cittadinanza, l’immigrazione ed il riconoscimento della protezione internazionale), nonché quelle riguardanti la famiglia, l’unione civile, le convivenze, i minori e tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

  • alla sezione distrettuale istituita presso ciascuna sede di Corte di Appello o sezione di Corte di Appello sono attribuite le competenze riservate alla decisione collegiale per tutto il comparto civilistico affidato al giudice specializzato (la legge si esprime in senso differenziale: “salvo quelle espressamente attribuite alle sezioni circondariali”), nonché l’intera competenza sul versante penale e di sorveglianza, in modo assolutamente identico all’attuale competenza del Tribunale per i minorenni. Alla sezione distrettuale è riservata l’impugnazione dei provvedimenti di definizione del giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale, nonché ogni reclamo immediato avverso le statuizioni provvisorie ed urgenti, interinali, anticipatorie e cautelari, rese dai giudici monocratici delle sezioni circondariali ricomprese nel distretto. Ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato quale giudice di prima istanza dalla sezione distrettuale nelle materie di competenza della stessa sarà impugnabile dinanzi alla sezione di corte d’appello per i minorenni. Avverso detti provvedimenti potrà essere proposto ricorso per Cassazione ed avverso i provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli artt. 330, 332 e 333 c.c. dalle sezioni distrettuali di detto nuovo tribunale su reclamo avverso i provvedimenti provvisori emessi dalle sezioni circondariali potrà essere proposto ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.

I magistrati verranno assegnati in via esclusiva al suddetto tribunale.

E’ prevista altresì la possibilità di demandare ad “esperti” che integreranno l’ufficio funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all’ascolto dei minore e di sostegno ai minori ed alle parti, con attribuzione altresì di specifiche deleghe da parte del magistrato togato assegnatario.

Nell’ottica di semplificazione voluta dal legislatore, con la riforma viene realizzato un rito unificato denominato “Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia”.

In questa materia sicuramente abbiamo alcune tra le novità più rilevanti: vengono introdotte nuove disposizioni in un apposito titolo IV -bis del libro II del codice di procedura civile, rubricato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie” che prevede la disciplina applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni ed alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del tribunale peri minorenni e del giudice tutelare, con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione dei minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal D.L. 17.2.2017 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13.4.2017 n. 46 (protezione internazionale).

La riforma è sicuramente apprezzabile ma impone la totale riorganizzazione dei tribunali con le attuali dotazioni organiche, senza che siano stati stanziati nuovi o maggiori oneri finanziari, e questo prime facie costituisce sicuramente il suo stesso limite.

Inoltre si ravvedono criticità con l’applicazione di norme che parrebbero in contrasto con lo stesso comma 23 dell’art. 1 della legge 206/2021 quali la figura del curatore speciale concepito come “gestore della crisi” familiare, l’albo dei consulenti tecnici d’ufficio e le nuove sanzioni pecuniarie giornaliere.

Nella valutazione del disegno legislativo vi è un ulteriore elemento di perplessità: il superamento della collegialità delle decisioni assunte nel comparto civilistico dei diritti della persona e delle relazioni familiari.

Rinviando a quanto verrà specificato, nel dettaglio, nei prossimi numeri delle “Pillole di riforma” su questo sito, in generale esprimiamo fin da adesso l’auspicio che, superando i problemi organizzativi, questa riforma possa rappresentare un passo avanti del nostro ordinamento verso  una maggiore attenzione su problematiche delicate che incidono sui diritti fondamentali delle generazioni presenti e future.

Avv. Stefania Andreani

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