Novità in arrivo per le CER: estensione del PNRR agli impianti in Comuni sotto i 50.000 abitanti e non solo. Prosegue il trend degli incentivi verso le Comunità Energetiche Rinnovabili, sempre più al centro della transizione energetica.

Maggio 19, 2025

(di Alfonso Bonafede)

Dopo una lunga attesa, bisogna ammettere che la risposta, al momento, è andata oltre le aspettative: sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il 16 maggio 2025 è stata comunicata l’avvenuta firma (per la pubblicazione e l’entrata in vigore si attende il vaglio della Corte dei Conti) del decreto ministeriale con cui viene ampliata la platea dei beneficiari degli incentivi previsti dal PNRR per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili nei piccoli Comuni: il contributo in conto capitale del 40% dei costi ammissibili riguarderà, non più soltanto gli impianti in comuni sotto i 5 mila abitanti, ma quelli in Comuni con meno di 50mila abitanti.

NOTA IMPORTANTE:

Nel sito del MASE si specifica che «il decreto sarà ora trasmesso alla Corte dei Conti per le verifiche di competenza, prima della pubblicazione e della successiva entrata in vigore»: dopo il vaglio della Corte dei Conti, entrerà «in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it.» (art. 2, comma 4 del Decreto firmato il 16 maggio 2025).

Dunque, sia chiaro a tutti i lettori che il decreto di cui si parla non è ancora entrato in vigore.

Novità più importanti.

Tanto premesso, in attesa della sua pubblicazione, vale la pena cominciare ad analizzarne il contenuto e avanzare alcuni spunti di riflessione.

Da un punto di vista tecnico-normativo, se verrà confermato il testo firmato ieri dal Ministro, il risultato sarà una modifica del Decreto Ministeriale n. 414/2024, il cui titolo III, dedicato ai Fondi PNRR, si riferirà alle «disposizioni per l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR».

In attesa della pubblicazione, il testo rappresenta un segnale importante della crescente attenzione del legislatore verso le Comunità Energetiche Rinnovabili, ormai sempre più al centro della transizione energetica.

Nel medesimo decreto firmato dal Ministro, oltre agli incentivi del PNRR di cui abbiamo detto sopra, si prevede che:

  • la nuova disciplina sarà applicata anche alle richieste già presentate;
  • i lavori di realizzazione degli impianti dovranno essere ultimati entro il 30 giugno 2026 mentre l’entrata in esercizio degli stessi, secondo quanto previsto nell’art. 1 comma 1 c) ii, «dovrà avvenire entro il entro ventiquattro mesi dalla data di completamento dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027» (nella disciplina attualmente in vigore, anche l’entrata in esercizio degli impianti è prevista entro il 30 giugno 2026). Per data di completamento dei lavori dovrà intendersi, infatti, la «data di completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto, ivi incluse le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il soggetto richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione, ove previste, così come indicato nella comunicazione di ultimazione dei lavori che il soggetto beneficiario trasmette al gestore di rete ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA)» (Art. 1 comma 1 b);
  • è possibile richiedere un anticipo fino al 30% del contributo (secondo la disciplina attualmente in vigore, il limite massimo dell’anticipo corrisponde al 10%);
  • secondo quanto testualmente riportato sul sito del MASE, è prevista «l’esclusione del fattore di riduzione in caso di cumulo con altri contributi, anche per le persone fisiche»: si tratta dell’art. 1 comma 1 f) ii che, qualora il testo entrasse in vigore nella versione firmata il 16 maggio 2025,  aggiungerebbe le persone fisiche all’elenco dei soggetti (enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale) che, ai sensi del DM 414/2024 (All.1 par. 3), possono accedere al contributo del 40% senza riduzione della tariffa incentivante.

Altre norme confermano il trend di favore verso le CER

Tali novità confermano il trend di favore per le Comunità Energetiche Rinnovabili che ha subito una piccola accelerazione negli ultimi mesi.

Basta pensare al DM n. 59 del 28.02.2025, con cui è stato posticipato al 30 novembre 2025 il termine per presentare le richieste di accesso al contributo del 40%.

Va menzionato anche il c.d. Decreto bollette (D.L., 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2025, n. 60 (in G.U. 29/04/2025, n. 98)), all’interno del quale (art. 1 bis) è stata estesa la platea dei soggetti che possono essere membri di una CER.

Di conseguenza, l’art. 31 del D. Lgs. n. 199 del 8 novembre 2021, oggi stabilisce che «(…) b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo i cui soci o membri possono essere persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l’edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell’elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale (…)».

Necessaria l’opera di semplificazione della fase di attuazione.

Si tratta di provvedimenti che possono essere valutati positivamente e che, probabilmente, tentano si imprimere una maggiore velocità alla diffusione delle CER nel nostro tessuto economico-sociale: la Comunità Energetica Rinnovabile rappresenta uno strumento di fondamentale importanza che, tuttavia, in questa prima fase è partito, nella maggior parte dei casi, grazie ad operatori del settore che hanno concepito e realizzato progetti abbastanza strutturati (secondo il modello “Community energy building”).

Adesso il legislatore deve prendere consapevolezza del fatto che le CER, per diffondersi, non necessitano soltanto di incentivi economici (certamente apprezzabili) ma anche di una importante opera di semplificazione dei passaggi burocratici e attuativi, allo stato attuale troppo complessi.

Avv. Alfonso Bonafede

Testo del Decreto firmato dal Ministro in data 16 maggio 2025: clicca qui.

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